Interrogazione parco rupestre
del 1 Luglio 2003


All’Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Fasano


Con deliberazione di Giunta Municipale n. 308 del 7/10/2002 questa Amministrazione procedeva alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di "Recupero e valorizzazione parco rupestre Lama d’Antico, San Giovanni e San Lorenzo" e, al tempo stesso, accoglieva le osservazioni presentate dall’avvocato Vincenzo Saponaro, volte allo stralcio, dal progetto pubblico di cui sopra, delle particelle 107 e 126 del foglio di mappa 25 che individuano sul territorio di Fasano un autodemolitore non in funzione, situato nel cuore del nascente parco rupestre e, precisamente, di fronte a Lama D’Antico.

In particolare, le motivazioni addotte dal legale e dall’Amministrazione Comunale consisterebbero, in via principale, nell’insussistenza dei criteri di pubblica utilità visto che "sulle particelle 107 e 126 del foglio 25 di proprietà della sig.ra Lapadula Maria, sebbene ricomprese nel piano particellare d’esproprio, non è previsto alcun intervento di trasformazione dei luoghi strumentale al Parco rupestre di Lama d’Antico, San Giovanni e San Lorenzo" e, in subordine, nell’assenza nel quadro economico dei lavori di somme destinate alla bonifica dell’area occupata dall’autodemolitore.

Pertanto il proponente di tale interrogazione,

vista la deliberazione di G. M. n. 308 del 7/10/2002,

visto l’art. 92 del decreto legislativo n. 490/1999,

visto l’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 327/2001 così come modificato dal D.Lgs.vo 302/2002,


CHIEDE


all’Assessore ai Lavori Pubblici, qual è la ratio legislativa, nonché il principio di logicità a cui questa Amministrazione Comunale si è ispirata nel procedere allo stralcio, dal piano particellare d’esproprio, delle particelle 107 e 126 del foglio di mappa 25. Le considerazioni dell’Amministrazione Comunale devono, infatti, ritenersi prive di fondamento posto che l’area in oggetto ricade nella fattispecie di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999 il quale testualmente recita: "Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso."; inoltre, l’art. 1 comma 2 del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità( D.Lgs.vo 327/2001) a chiare lettere enuncia un principio di fondo in materia di espropriazioni per cui "si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione da parte della collettività di beni o terreni, o di un loro insieme,di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.";


CHIEDE


all’Assessore ai Lavori Pubblici se non sia risibile la giustificazione ulteriore della mancanza di somme destinate alla bonifica dell’area, considerato che il progetto di valorizzazione sarebbe, rebus sic stantibus, irrimediabilmente compromesso sia per l’impatto paesaggistico fortemente devastante dell’autodemolitore, sia per la pressoché totale impossibilità di adeguata fruizione del parco nella zona di Lama d’Antico;


CHIEDE


all’Assessore ai Lavori Pubblici ed all’Amministrazione Comunale, in base alle considerazioni su esposte, di procedere, in sede di autotutela, alla revoca dello stralcio dal piano particellare di esproprio delle particelle 107 e 126 del foglio di mappa 25 per evitare il prodursi di un notevole danno economico e turistico per il Comune di Fasano, tale da rendere quasi inutile la realizzazione del parco rupestre.

Distinti Saluti.

Fasano, 1 Luglio 2003

Il Consigliere Comunale di Rifondazione Comunista

Avvocato Giorgio Cofano











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